CAPO III
Piano regionale dei trasporti e attività di programmazione regionale
ARTICOLO 15
Riferimenti Normativi PASSIVI
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 4 del 2001 Articolo 6
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Piani di bacino. 1. I Piani di bacino costituiscono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale nell'ambito della mobilità di livello provinciale e di essi tiene conto la Regione in sede di adozione e approvazione del Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 14. 2. Le province adottano il piano di bacino che deve in particolare assicurare: a) la connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico contenute nel piano territoriale provinciale; b) una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale; c) il progressivo superamento delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili; d) il decongestionamento e il miglioramento dell’accessibilità alle aree urbane, anche attraverso forme di integrazione tra servizi urbani ed extraurbani. 3. Ciascun Piano di bacino è adottato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla provincia competente per territorio, che provvede a darvi adeguata pubblicità, ed è approvato dalla Giunta regionale. 4. In sede di adozione dei Piani di bacino, le province si conformano a un documento di indirizzi per la pianificazione del trasporto pubblico locale, approvato dalla Giunta regionale sentiti gli enti locali interessati. 5. I Piani di bacino sono aggiornati almeno ogni sei anni con la medesima procedura stabilita per l’approvazione. |