LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 30-10-1998
REGIONE VENETO

DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 4 del 2001

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

CAPO III
Piano regionale dei trasporti e attività di programmazione regionale

ARTICOLO 15

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 4 del 2001 Articolo 6

Piani di bacino.
               1.             I Piani di bacino costituiscono lo strumento di 
pianificazione del trasporto pubblico locale nell'ambito della 
mobilità di livello provinciale e di essi tiene conto la Regione in 
sede di adozione e approvazione del Piano regionale del trasporto 
pubblico locale di cui all'articolo 14.
               2.             Le province adottano il piano di bacino che deve in 
particolare assicurare:
a) la connessione con le previsioni di assetto territoriale e di 
sviluppo economico contenute nel piano territoriale provinciale;
b) una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie 
modalità favorendo quelle a minore impatto sotto il profilo 
ambientale;
c) il progressivo superamento delle barriere e lo sviluppo della 
mobilità dei soggetti disabili;
d) il decongestionamento e il miglioramento dell’accessibilità alle 
aree urbane, anche attraverso forme di integrazione tra servizi urbani 
ed extraurbani.
               3.             Ciascun Piano di bacino è adottato, entro un anno dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, dalla provincia competente 
per territorio, che provvede a darvi adeguata pubblicità, ed è 
approvato dalla Giunta regionale.
               4.             In sede di adozione dei Piani di bacino, le province si 
conformano a un documento di indirizzi per la pianificazione del 
trasporto pubblico locale, approvato dalla Giunta regionale sentiti 
gli enti locali interessati.
               5.             I Piani di bacino sono aggiornati almeno ogni sei anni con 
la medesima procedura stabilita per l’approvazione.

indice Veneto